Onorevoli Colleghi! - Non c'è dubbio che in questi anni, ad ogni livello, vada imponendosi la concezione di «mercato globale» che, tra le sue numerose controindicazioni, porta fatalmente a non valorizzare le specifiche caratteristiche di ogni territorio.
      L'Italia, nazione che ha nella sua storia la caratteristica di importanti e significative realtà locali, deve però preservare tutte le peculiarità che possono valorizzare non solo la sua storia, ma ogni realtà economica e produttiva, che non solo puntano ad un significativo modello di qualità della vita, ma possono anche diventare una importante nicchia economico-produttiva.
      In questo senso importanti appaiono anche le caratteristiche specialità agro-alimentari che hanno reso le realtà locali italiane famose nel mondo e che devono essere tutelate e preservate come caratteristica specifica del nostro popolo e della nostra nazione.
      Per questi motivi, già alcuni anni fa l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ha predisposto una proposta di legge di iniziativa popolare quale spinta di base verso una maggiore attenzione del Parlamento a questi problemi. Si ritiene di dover condividere questa iniziativa e, con lievi differenziazioni nel testo, riproporla, dando la possibilità di un più pronto esame da parte della Camera dei deputati a questa o ad altre proposte di legge in argomento.
      Pertanto, volutamente, sia nella predisposizione della relazione che nell'articolato,

 

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si ripropongono le stesse linee guida dell'ANCI, che vuole rappresentare la coralità delle realtà locali italiane che sentono la necessità di un aiuto legislativo e di una riaffermazione dei princìpi di tutela delle realtà agro-alimentari locali.
      Con la presente proposta di legge già presentata anche nella passata legislatura, ma non giunta a compimento nell'iter legislativo, si intende consentire ai comuni di disciplinare, nell'ambito dei princìpi sul decentramento amministrativo e delle potestà loro attribuite ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali, che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali e che non sono disciplinate dalla legge per la promozione dello sviluppo economico, compito attribuito agli stessi comuni dagli articoli 3 e 13 del citato testo unico.
      La previsione di una specifica legislazione è anzitutto legata ad esigenze sistematiche e di certezza giuridica. Infatti, la disciplina vigente prevede speciali disposizioni, le quali attengono alla protezione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Questa disciplina trova il suo riscontro in esigenze di certezza e di tutela che, a motivo della loro natura, si sviluppano in contesti di particolare interesse economico e, in parte, sociale. L'autonomia di ciascun comune non viene certamente messa in mora dal termine denominazione comunale (DeCO) istituito dalla legge e proposto in tutto il territorio nazionale. È infatti stabilito che tale termine corrisponde alle esigenze della comunicazione moderna e riconduce ad unitarietà tutte le iniziative realizzate nei comuni italiani.
      La presente proposta di legge tende a collocarsi entro la sfera della cultura e della tutela di tradizioni locali che sono in diversi casi strettamente legate - e spesso originate - a prodotti di elevata qualità, sovente inimitabile, che tuttavia hanno limitata rilevanza economica per la quantità nella quale vengono destinati a consumatori abituali, legati all'ambiente da dove essi hanno origine o dove conservano effetti e beni.
      Non si può quindi non riconoscere l'esistenza di un forte interesse dei comuni alla conservazione di prodotti che si identificano con gli usi e quindi con le tradizioni locali e che fanno parte della cultura popolare, interesse che risulta da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.
      Non si può, altresì, prescindere dai più specifici princìpi che caratterizzano il ruolo e le funzioni dei comuni, sia sotto il profilo della rappresentanza delle comunità, di cui curano gli interessi e promuovono lo sviluppo, sia sotto quello della valorizzazione delle libere forme associative e della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, sia - infine - sotto quello delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale specialmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Dal punto di vista della tecnica giuridica, la proposta di legge è volutamente preordinata ad una normativa quadro all'interno della quale i comuni dispongono, ove ritengano di avvalersi di questa disciplina, di regolamenti, attuando, quindi, quella potestà già concessa dalla legge 8 giungo 1990, n. 142, e successive modificazioni (poi confluita nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), e che risulta estesa all'esercizio delle funzioni. L'attuazione della normativa, come ipotizzata dalla presente proposta di legge, non comporta nuovi oneri a carico dei bilanci comunali, in quanto il relativo carico amministrativo è direttamente assorbito dalle strutture organizzative esistenti, nel mentre eventuali ulteriori apporti di iniziative, connessi all'esercizio della suddetta potestà regolamentare trovano la copertura nei limiti dell'autonomia finanziaria comunale.
 

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